COMUNICATO STAMPA

Federconsumatori - Sospensione dei mutui, istruzioni per l’uso

 

A partire dal prossimo primo febbraio le famiglie in difficoltà potranno presentare alla propria banca la domanda per la sospensione delle rate di mutuo per 12 mesi.

L’iniziativa intende favorire le famiglie che abbiano subito eventi quali la perdita di lavoro, l’ingresso in cassa integrazione, la morte di uno dei sottoscrittori del prestito.

La sospensione dei pagamenti non sarà, però, immediata. Le banche, infatti, una volta ricevuta la documentazione, devono controllare l’esistenza dei requisiti per accedere all’agevolazione e, successivamente, hanno 45 giorni di tempo dall’accoglimento della domanda per l’applicazione effettiva della moratoria.

Lillo Vizzini, presidente reg.le: “La sospensione potrebbe slittare alla prossima primavera. Rimangono ancora da vedere, inoltre, le effettive modalità di applicazione da parte delle banche: in particolare ciascun istituto potrà decidere se la sospensione riguarderà la sola quota capitale o l’intero ammontare della rata. In entrambi i casi il piano di ammortamento originale subirà uno spostamento in avanti pari alla durata di sospensione e gli interessi continueranno a maturare nel periodo di moratoria. Nel caso in cui la banca offra la sospensione della sola quota capitale, il mutuatario sarà comunque tenuto al versamento degli interessi. Se, invece, l’istituto accorda la sospensione dell’intera rata (capitale ed interessi), la famiglia non dovrà versare nulla. Bisogna, però, considerare che gli interessi maturati nel periodo di moratoria dovranno essere pagati dalla prima rata successiva alla ripresa dei pagamenti con versamenti periodici. Potrebbe, perciò, accadere di dover affrontare rate maggiorate una volta terminata la sospensione”.

In caso di rifiuto e/o ostruzionismo della banca chiamare Il ns. Sportello,  tel 0916173434, e fissare un appuntamento con il ns. Ufficio Legale.

Palermo, 22 gennaio 2010