COMUNICATO STAMPA
Federconsumatori: Lo scadenzario per il controllo e la manutenzione della caldaia.
Con l’arrivo del freddo si avvicina la data ufficiale per l’accensione dei riscaldamenti. Per Palermo è prevista il 1° dicembre. E con l’accensione degli impianti si ritorna a discutere dello scadenziario delle verifiche periodiche.
In effetti il Dlgs 192/05 aveva lasciato qualche margine interpretativo, in assenza di un vero e proprio regolamento attuativo.
Il ministero dello sviluppo economico ha aperto un tavolo di confronto a livello nazionale con le associazioni dei consumatori (da tempo più impegnate su queste tematiche, Federconsumatori ed Adiconsum) e le associazioni nazionali degli operatori del settore CNA e Confartigianato e l'Assotermica.
L’intento è stato quello di promuovere e condividere una campagna informativa, con annessa conferenza stampa, per l'attuazione corretta del D.l.g.s n° 192/05 sui controlli e la manutenzione degli impianti termici che tanta importanza assumono, sia per una buona efficienza delle stesse sia per i costi sempre più onerosi che hanno assunto nel tempo. Dopo cinque incontri al Ministero si è concordato un testo applicativo del Dlgs. 192/05 con uno scadenziario dei controlli e della manutenzione per gli impianti di riscaldamento.
Lillo Vizzini, presidente reg.le: “Lo scadenziario chiarisce e conferma ciò che dice il D.l.g.s. n°192/05, che ha visto un comportamento omissivo e non lineare nella corretta informazione da parte di molti operatori. In sostanza hanno, e in molti casi stanno continuando a sostenere, che il controllo e/o la manutenzione deve essere annuale mentre il controllo della combustione (i fumi) può essere ogni due anni. Ma ciò era quanto previsto dalle vecchie norme del DPR 412/93 e seguenti, ignorando il D.l.g.s. n°192/05 che tiene conto dell'evoluzione tecnologica intervenuta nel settore delle pompe a calore, che richiede meno frequenza nella manutenzione e/o controlli delle caldaie, in particolare di quelle degli impianti autonomi a gas con potenza inferiore a 35 KW. Lo scadenziario fa chiarezza. Non solo. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione, il tecnico abilitato ha l’obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme, di consegnarlo al richiedente e di trasmetterne copia all'autorità competente a cui è demandato lo svolgimento degli accertamenti e delle ispezioni che la Pubblica Amministrazione deve svolgere”
Le istruzioni e lo scadenziario per i cittadini si trovano presso la sede di Federconsumatori, Via Roma 72, o scaricabili dal sito: www.federconsumatorisicilia.it
Palermo, 10 novembre 2009
Scadenzario dei controlli per l’efficienza energetica degli impianti di riscaldamento
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Impianti a gas autonomi (potenza < 35 kW) |
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Generatori installati da più di 8 anni |
Ogni 2 anni |
Generatori a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’interno di locali abitati |
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Generatori installati da meno di 8 anni |
Ogni 4 anni |
Generatori a focolare chiuso (tipo C - a camera stagna) e a focolare aperto (tipo B - non a camera stagna) installati all’esterno di locali abitati |
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Impianti a gas con potenza ≥ 35 kW
Impianti a combustibile liquido o solido di qualsiasi potenza |
Ogni anno |
Impianti termici con potenza ≥ 350 kW (indipendentemente dal tipo di combustibile) |
2 volte all’anno |