COMUNICATO STAMPA

RISPARMIO TRADITO - IMPORTANTE SENTENZA DELLA CORTE D´APPELLO DI PALERMO.

 

Con sentenza dello scorso 27 ottobre, la Corte d’Appello di Palermo ha confermato una sentenza del Tribunale che aveva dato ragione a una coppia di risparmiatori, incappati nel crac della Cirio.

Oltre a ribadire la sussistenza di precisi obblighi informativi, a carico delle banche venditrici di prodotti finanziari, i Giudici hanno svolto interessanti considerazioni circa il valore, ed il rilievo, della testimonianza del promotore finanziario. Muovendo dall’accertato, modesto, background culturale dei risparmiatori, la Corte ha messo in dubbio le affermazioni del teste - promotore finanziario, il quale aveva riferito di avere rappresentato ai clienti la esatta natura dei titoli, e le differenze, in punto di rischio e di rendimento, tra i vari possibili investimenti alternativi.

"È un risultato importante", commenta l’avv. Gaia Matteini, Coordinatrice dell’Ufficio Legale Federconsumatori e legale dei risparmiatori, “L’obbligo della diligenza da parte dell’intermediario comporta che questi, per valutare l’adeguatezza di un’operazione, non si limiti a fornire informazioni sulla stessa ma tenga anche conto delle capacità di comprensione del risparmiatore cui l’operazione è proposta, specialmente quando si tratta di titoli con caratteristiche complesse. Quando i livelli conoscitivi del cliente risultano tali da rendere inverosimile una corretta comprensione e, quindi, un sufficiente grado di consapevolezza, l’operazione dovrebbe essere valutata come non adeguata”.

Nel caso in oggetto i risparmiatori risultavano indubitabilmente dotati di strumenti conoscitivi così limitati da non poter conseguire un sufficiente grado di consapevolezza delle caratteristiche dell’operazione loro proposta, anche se supportati dalle informazioni del promotore, ammesso e non concesso che queste siano state fornite.

In sintesi: l’asimmetria informativa, che quasi sempre caratterizza il rapporto fra intermediario e risparmiatore, pone quest’ultimo in condizione di debolezza; nel caso in cui tale asimmetria risulti incolmabile, la debolezza del risparmiatore viene aggravata a tal punto da vanificarne la capacità decisionale

Palermo, 20 novembre 2009