Sono arrivate le bollette di energia elettrica con i 70 euro del canone. Anche a parecchi utenti che avevano presentato la dichiarazione di non detenzione della tv. Lo sportello di Federconsumatori Palermo sta ricevendo tante segnalazioni e richieste di chiarimenti in merito a diverse problematiche. Alcune emblematiche segnalazioni:
- A casa ho un televisore, quindi sono tenuto al pagamento del canone, tuttavia nella bolletta ricevuta dopo il 1 luglio non è presente alcun addebito per l'abbonamento radiotelevisivo: cosa devo fare? Nulla. E' infatti possibile che alcune aziende che erogano l'energia elettrica non siano riuscite ad addebitare il canone prima dell'emissione delle bollette successive al 1 luglio. L'importo del canone verrà comunque addebitato nella bolletta successiva.
- Ho inviato la dichiarazione di non detenzione della tv entro il 16 maggio ma nella bolletta che ho ricevuto dopo il 1 luglio sono comunque presenti i 70 euro di canone: cosa devo fare? L'Agenzia delle Entrate informa che chiunque si trovi in questa situazione può effettuare il pagamento della sola quota energia con un bollettino in bianco. Chiedere, prima, al proprio fornitore il numero di conto corrente. Nella causale va indicato: Cognome e nome, codice fiscale e numero della fattura. Se, invece, si è già provveduto al pagamento, sarà possibile chiedere il rimborso del canone tv secondo modalità che devono ancora essere definite. La pubblicazione del modulo, con un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe avvenire entro il 4 agosto.
- Ho presentato la dichiarazione di non detenzione della tv successivamente al 16 maggio ma comunque entro il 30 giugno e nella bolletta che ho ricevuto successivamente al 1 luglio è presente un addebito di 70 euro per il canone Rai: è corretto? No: in questo caso il pagamento dovuto è di 51,03 euro e non di 70. Per conoscere le modalità per richiedere il rimborso del canone addebitato e non dovuto è necessario attendere un apposito provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, in corso di emanazione.
- Per l'utenza elettrica di una seconda casa ho ricevuto la bolletta successiva al 1 luglio che include anche il canone: devo pagare? In questo caso l'elemento discriminante è la tipologia di tariffa. Se si tratta di una tariffa RESIDENTE (D2) l'utente deve pagare il canone, mentre il pagamento non è dovuto in caso di tariffa NON RESIDENZIALE (D3 - si può pagare per differenza, versando il solo importo dovuto per l’energia elettrica). Per la utenza di una seconda casa con tariffa RESIDENTE le possibilità sono due: provvedere al pagamento del canone (in caso un componente del nucleo familiare abbia stabilito nell'appartamento in questione la propria residenza) oppure (se nessun componente del nucleo familiare risiede lì) comunicare all'azienda che eroga l'energia elettrica che l'utenza in questione è di tipo non residenziale. Qualora si scelga quest'ultima soluzione l'impresa elettrica può chiedere pagamento degli arretrati.
- Nei giorni scorsi è stato emesso il provvedimento con cui l'Agenzia ha stabilito i codici tributo per il versamento tramite F24 per gli utenti che non sono intestatari di alcuna utenza elettrica ma sono comunque tenuti al pagamento: l'importo deve essere versato entro il 31 ottobre 2016 utilizzando il codice TVRI per rinnovo abbonamento o TVNA per nuovo abbonamento.
“Le tante segnalazioni, i tanti dubbi che manifestano gli utenti evidenziano che il provvedimento sta presentando, come era logico aspettarsi, parecchie incongruenze ed errori” sottolinea Lillo Vizzini, presidente Federconsumatori Palermo, “Ci aspettiamo da parte della agenzia delle entrate più tolleranza negli errori degli utenti e meno rigidità sanzionatoria. invitiamo i cittadini, vittime di errori procedurali, di segnalarcelo, o inviando una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o attraverso la ns. pagina facebook”.
Coloro i quali, pur in possesso dei requisiti per essere esenti, hanno avuto addebitato ugualmente il canone, se hanno già pagato la bolletta possono chiedere il rimborso della quota afferente il canone. Nel link della agenzia delle entrate, che riportiamo in basso, è possibile scaricare istruzioni e moduli.
Palermo, 1 agosto 2016